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Nel 1950, nel centosedicesimo anno dalla fondazione delle Scuole Calanna, un articolo a firma N. S. pubblicato dal quindicinale Il Ciclope (Anno V – N. 3, domenica 29 Gennaio 1950) denuncia che come «è pubblicamente incontestato» «questa Pia opera, creazione altamente filantropica del secolo scorso», non adempia più «e non da ora lo scopo che i fondatori si prefissero.» Una denuncia coraggiosa che non guardava in faccia nessuno e che voleva fare chiarezza sulla gestione dei beni appartenuti alla benemerita fondazione. Non sappiamo come si è risolta la faccenda, anzi la "quistione". Se positivamente ed alla luce del solo oppure, come capita spesso, con il solito “lasciar fare”, il solito «disinteresse delle Autorità competenti» fino a seppellire il tutto nel mai colmo dimenticatoio. Fatevi voi un'idea leggendo l'articolo de Il Ciclope a firma di N. S.:
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A proposito delle Scuole Calanna di Luigi Putrino L’Opera della scuola delle fanciulle inizia l’attività in Bronte il 1° maggio 1823, su iniziativa del sacerdote Pietro Graziano Calanna. Finanziata con fondi pubblici e liberalità di privati, in favore dell’amministrazione pubblica di beneficenza, l’istituzione diviene una ramificazione del comune, che così ottempera all’obbligo d’istituire le scuole primarie femminili. L’Opera pia ha personalità giuridica(1), è reputata sezione del comune e soggetta alle norme di contabilità pubblica(2). Le Istruzioni per l’Amministrazione degli Stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali affidano alla Commissione amministrativa di beneficenza comunale, composta da due amministratori indicati dal decurionato (l’allora consiglio comunale) e presieduta dal sindaco (Istruzioni, art. 87), «l’amministrazione diretta ed immediata de’ beni e delle rendite delle pie istituzioni» (Istr., art. 98), in quanto sezioni comunali (Istr., art. 157)(3). «I Regolamenti delle Regie pubbliche scuole delle donzelle di Bronte» (pubblicati nel 1835(4)) approvati «da S.A.R. nel Consiglio de’ 14 maggio 1831, costituiranno le leggi regolatrici di questo stabilimento».(5) Per l’attività didattica, i predetti Regolamenti interni pongono l’istituto alle dipendenze della Commissione di Pubblica Istruzione di Palermo(6). Il decreto reale del 14 maggio 1831(7), in particolare, è considerato l’atto che erige in ente morale l’Opera pia(8). Con decreto reale n. 321 del 24 maggio 1831 la Commessione amministrativa di beneficenza del comune di Bronte è «autorizzata ad accettare le pie disposizioni fatte per lo stabilimento di pubbliche scuole per l’educazione delle fanciulle»(9). Questo Pio stabilimento laico, per l’amministrazione patrimoniale, dipende dalla suddetta Commissione comunale amministrativa di beneficenza.(10) I Regolamenti interni, del 1835, prevedono che sulla scuola vigili un collegio di visitatori (simile a un Cda) composto da: il parroco (oggi l’arciprete), il vicario foraneo, il confessore ordinario del venerabile Monastero di Santa Scolastica (oggi, verosimilmente, il parroco di san Silvestro) «ed il sindaco di questa Città». Oltre ad attestarlo fonti storiche, la carica di presidente del collegio dei visitatori è logicamente rivestita dal sindaco, essendo questi «prima autorità del comune», unico «incaricato dell’amministrazione comunale» e componente di diritto «delle commissioni ed amministrazioni di tali stabilimenti»(11). Compito principale dei visitatori è l’elezione del prete-direttore (da proporre alla Commissione di Pubblica Istruzione di Palermo per l’approvazione), il cui mandato triennale è rinnovabile una sola volta (Regolamenti, § XXXIV); oltre a rispondere dell’attività scolastica, il direttore deve presentare semestralmente ai visitatori il rendiconto economico (Reg., § XXXIX)(12). Fin qui, le principali norme di origine borbonica. Nell’Italia post-unitaria, l’ente morale «Istituto Calanna» per la didattica (almeno inizialmente) passa alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione di Roma(13) mentre per l’amministrazione generale rimane sottoposto al comune. La legge 3 agosto 1862, n. 753 (legge Rattazzi) stabilisce la possibilità, con delibera di Consiglio comunale, d’istituire in ogni comune una Congregazione di carità, poi resa obbligatoria dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (legge Crispi); tale nuovo ente, nei comuni che facevano parte del Regno delle Due Sicilie, sostituisce la Commissione amministrativa di beneficenza. Gli Istituti pubblici di beneficenza, sorti per effetto della legge Crispi, diventano Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab) a seguito delle modifiche introdotte dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841. A Bronte, le «Opere pie - Istituti di beneficenza» al 12 maggio 1897 sono quattro, tra cui le «Scuole Calanna - Artale Boscia»(14). La Congregazione di carità, il 7 agosto 1898, propone al Consiglio comunale la fusione delle «Scuole Calanna» con il «Collegio Maria»; tale unificazione è approvata l’8 aprile 1905, ma il 6 e 22 novembre 1923 l’assemblea la tratta di nuovo. L’irregolare amministrazione delle Scuole è rapportata sia dal regio commissario del comune, il 15 luglio 1927, sia dal podestà di Bronte, il 13 settembre 1929, al Prefetto di Catania che nel 1930 invia a Bronte un commissario, che trasferisce altrove i documenti della Pia fondazione laica custoditi nell’archivio comunale(15). La Congregazione di carità, poi, diviene Ente comunale di assistenza (ECA), con legge 3 giugno 1937, n. 847, in seguito assorbito dai comuni(16). Per la Sicilia, la competenza sulle opere pie, prevista nello Statuto speciale del 1946, è attuata dal d.P.R. 636/1975 che trasferisce le relative funzioni alla Regione. Qui, gli Enti comunali di assistenza sono soppressi con l’articolo 4, legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, con funzioni e patrimoni di tali enti assegnati ai comuni, secondo le rispettive attribuzioni di amministrazione, vigilanza e controllo, competenti a sindaco, giunta e consiglio comunale. La materia, com’è noto, successivamente è regolata, fra le altre, dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Questo, allo stato attuale di una ricerca storica, il principale quadro giuridico emerso sull’Istituto pubblico di beneficenza «Opera pia Scuole Calanna – Artale Boscia», prima Scuola pubblica primaria femminile comunale di Bronte, prossima al bicentenario della fondazione. (Luigi Putrino) | ||||||
(1) Articoli 10, 826 e 860 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie - Leggi civili. (2) Articolo 15, legge 21 marzo 1817. (3) Istruzioni regolamentari emanate dal Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni, il 20 maggio 1820. (4) La versione digitalizzata dall’Associazione Bronte Insieme è scaricabile su www.bronteinsieme.it/3pe/calanna_p.htm (percorso: www.bronteinsieme.it → home page → personaggi → Pietro Graziano Calanna), dove ci sono altre notizie. (5) Regolamenti delle Regie pubbliche scuole delle donzelle di Bronte, pagina 15 (allegato 1). (6) Ivi, pagina 13. (7) Ministero della pubblica Istruzione, Bollettino Ufficiale, Gennaio 1878, vol. IV, pagg. 822-823 (Allegato 2). (8) Articolo 861 Leggi civili. (9) Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle Due Sicilie, anno 1831, semestre I, pag. XLIII (Allegato 3). (10) Supra, note n. 3 e n. 9. (11) Articolo 56, legge 12 dicembre 1816, n. 570 (Legge organica sull’amministrazione civile). (12) Supra, nota n. 4. (13) Supra, nota n. 7. (14) Lettera del 14 maggio 1897 spedita dal sindaco del Comune di Bronte al Prefetto della Provincia di Catania, con allegato l’elenco degli enti di beneficenza di Bronte, al 12 maggio 1897. Archivio di Stato di Catania (Allegato 4). L’aggiunta «Artale Boscia», nella denominazione, avviene a seguito dell’ingente donazione in favore dell’ente (rogito notarile del 14 dicembre 1865) da parte del sacerdote Giovanni Artale, tra cui un pistacchieto, il cosiddetto Loco di Boscia (vastissimo fondo pubblico sciaroso, di cui l’Istituto pubblico di beneficenza ancora dispone). (15) N.S., quindicinale Il Ciclope, anno V, n. 3, 29 gennaio 1950, www.bronteinsieme.it/3pe/calanna_p.htm (percorso: www.bronteinsieme.it → home page → personaggi → Pietro Graziano Calanna). (16) Per le Regioni a statuto ordinario, articolo 25 del D.P.R. 616/1977, in attuazione della legge 382/1975. | ||||||
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