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Il Pistacchio verde di Bronte

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Bronte, capitale italiana del pistacchio!

IL PISTACCHIO  -  LA STORIA  -  LA PIANTA  -  IL FRUTTO  -  LA RACCOLTA  -  LE RICETTE  -  LA SAGRA  -  LA DOP  -  IL CONSORZIO DI TUTELA


Denominazione di Origine Protetta «Pistacchio Verde di Bronte»

Il Consorzio di Tutela

Logo Consorzio tutela pistacchio verde di BronteL’atto costitutivo del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. è stato stipulato il giorno 3 Novembre 2004, presso il Notaio Filippo Azzia di Catania, da 30 produttori ed imprenditori agricoli: Avellina Alfio, Bonaccorso Pietro, Cimbali Massimo Enrico, Ciraldo Anna Maria Cinzia, Galvagno Antonino, Saitta Antonino Luigi, Prestianni Nunzio, Zingale Nunzio, Marcantonio Giosuè, Marcantonio Nunzio, Marullo Antonino, Paparo Gino, Paparo Maria, Sanfilippo Biagio,Sanfilippo Carmela, Sanfilippo Claudio, Schilirò Biagio, Spitaleri Giuseppe, Marullo Nunzio Domenico, Caudullo Alberto, Caudullo Nunzio, Portaro Gregorio, Poti Francesco, Grassia Pasquale, Pruiti Giuseppe, Cimbali Francesco, Liuzzo Nunzio, Faranda Sandro, Prestianni Biagio (oltre che in proprio, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa Produttori Pistacchio Smeraldo), Saitta Antonino Luigi, Prestianni Nunzio e Zingale Nunzio.

Il "Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P." ha attualmente sede legale in Via Matrice 15 (tel./fax 095691373), durata di trent’anni dalla data di costituzione e scopi, norme relative all’amministrazione, alle assemblee, al bilancio, al fondo consortile ed al funzionamento della Società contenute nello Statuto sociale.

Il fondo consortile iniziale è di tremila euro, costituito dalle quote di ammissione di 100 euro ciascuna, assunte e sottoscritte dagli iniziali 30 soci (oggi sono una cinquantina, ancora pochi comunque rispetto al migliaio di pistacchicoltori attivi nella zona di produzione).

Per il primo anno, fino all’insediamento del primo consiglio di amministrazione eletto dall’assemblea, composto da 5 consiglieri rappresentanti i consorziati agricoltori e da 2 rappresentanti i consorziati confezionatori sulla base del prodotto certificato nell’anno precedente, il Consorzio sarà amministrato da un consiglio composto da cinque membri produttori, non essendo ancora rappresentata la compagine sociale da soci confezionatori.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione per il primo anno sono stati nominati Schilirò Biagio (presidente), Sanfilippo Carmela (vice presidente) e Cimbali Massimo Enrico, Bonaccorso Pietro, Avellina Alfio (consiglieri).

Nel primo anno, in via transitoria, questo consiglio di amministrazione avrà le attribuzioni di cui all'articolo 62 dello statuto.

 
 

Statuto del Consorzio per la tutela della

DOP «Pistacchio Verde di Bronte»


Denominazione e sede

Art. 1
- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, in base a quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92, dalla L. 526/99 e dai decreti attuativi è costituito il Consorzio denominato:

"Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.".

Esso ha sede legale in Bronte, Via Matrice n. 15 e potrà stabilire anche altrove una o più sedi amministrative.

Durata

Art. 2 - Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta), che potrà essere successivamente prorogata nei modi e termini di legge.

Oggetto

Art. 3 - Il Consorzio non ha scopi di lucro ed ha per oggetto:
A - Valorizzare il prodotto Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.;
B - Vigilare sui prodotti similari che possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.;
C - Favorire l’innovazione tecnologica e l’utilizzo di nuove tecniche e nuovi metodi per migliorare la qualità delle produzioni.
Per il raggiungimento di tali scopi il Consorzio può:
   Informare il consumatore e curare gli interessi relativi alla denominazione;
   Utilizzare, disciplinare e perseguire l’affermazione dei marchi consortili, di cui al successivo art. 6, "Consorzio di Tutela Pistacchio Verde di Bronte D.O.P." per la promozione e la valorizzazione del prodotto dei consorziati;
   Effettuare la raccolta e la diffusione d’informazioni e tecniche di mercato finalizzate alle azioni di promozione del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., avvalendosi anche di altri centri specializzati;
  Svolgere azioni di tutela, promozione e pubblicità, per favorire l’affermazione sui mercati nazionali ed esteri del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., anche avvalendosi di provvidenze, agevolazioni e contributi pubblici e privati.
   Attuare azioni d’informazione ai consumatori sulla provenienza, qualità, e genuinità del prodotto;
   Compiere ogni e qualsiasi iniziativa, anche se non espressamente indicata dallo Statuto, purché diretta al conseguimento degli scopi sociali;
   Compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali;
   Istituire proprie sedi operative;
   Attivare ogni azione anche a carattere legale o giudiziaria per la tutela della propria attività per impedire o reprimere abusi e irregolarità a danno degli interessi e dei diritti propri e dei consorziati;
   Espletare gli incarichi, le iniziative e le attività eventualmente affidate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea;
   Richiedere i benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione Europea, seguire l’istruttoria delle pratiche e rilasciare quietanze;
   Ricevere contributi, liberalità e qualsiasi azione di sostegno, materiale o economico, da persone fisiche o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche o private;
   Effettuare i controlli e le verifiche interni finalizzate al rispetto del disciplinare di produzione e delle convenzioni di utilizzo dei soli marchi consortili;
   Organizzare, per gli scopi di cui sopra, una propria struttura tecnica che si potrà anche avvalere di prestazioni e consulenze di organismi specializzati pubblici e/o privati o di singoli esperti del settore;
   Promuovere corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione per i consorziati.

Art. 4 - Per Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. si deve intendere il prodotto definito a norma del disciplinare di produzione e dei regolamenti aggiuntivi debitamente approvati dal Ministero.

Segno distintivo della indicazione geografica protetta
Art. 5
- Il segno distintivo del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. viene regolamentato dalle norme di legge vigenti in materia, la sua apposizione ai fini della identificazione e ai fini della conformità al disciplinare di produzione è di competenza dell'organismo di controllo.
Il marchio collettivo del Consorzio allegato al presente statuto, e di sua esclusiva proprietà, si identifica con il segno distintivo di cui al comma precedente ed è sottoposto alle norme ad esso relative; in particolare ne è consentita l’utilizzazione a tutti i soggetti sottoposti al sistema di controllo della D.O.P..

Altri marchi collettivi
Art. 6
- Eventuali altri marchi collettivi del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. sono depositati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e sono di esclusiva proprietà del Consorzio, che ha il compito della loro tutela e salvaguardia. I Marchi predetti ver­ranno utilizzati secondo le modalità fissate dal presente Statuto. I costi relativi ricadranno sui soli consorziati che ne usufruiranno.

Art. 7 - L’utilizzo dei marchi e dei contrassegni del Consorzio, diversi dal segno distintivo della D.O.P., e la loro immissione sul mercato sono disciplinati da appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea e dopo approvazione da parte del Ministero.

Art. 8 - La distribuzione ed il controllo dei marchi collettivi di cui all'art. 6 deve avvenire con l'osservanza delle modalità previste dal Regola­mento. La riproduzione del marchio consorziale o di sue parti ovvero di diciture riferentisi al Consorzio su carta da lettera, materiale di propaganda o stampati di vario genere, dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - La concessione della marcatura, di cui all'art. 6, è anche subordinata all’approvazione da parte del Consorzio del materiale di confe­zione allo scopo di verificare la sua rispondenza ai criteri di tutela della denominazione di origine, della località di produzione, del marchio consorziale e della lealtà commerciale. Tali criteri saranno precisati e determinati nel regolamento previa approvazione da parte del Ministero.
La mancata ottemperanza alle disposizioni del precedente comma e dell’articolo 9 del presente Statuto comporta l’immediata sospensione del diritto alla marcatura, salvo l’adozione delle sanzioni di cui all’art. 26.
L’inadempienza alle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione della marcatura di cui all’art.6 fino al momento in cui il socio non si metta in regola.

Art. 10 - I soci hanno il diritto di segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti del marchio collettivo di cui all’art.6. Il Consorzio oltre a quanto previsto al successivo art. 25, interverrà con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti per colpire l’illecito uso del marchio consortile da parte di terzi o la sua contraffazione.

Soci

Art. 11 - Possono essere ammessi al Consorzio in qualità di consorziati, purchè ne facciano richiesta, gli appartenenti alle seguenti categorie così come individuate dall’art. 2 del D.M. 12 Aprile 2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.", che siano inseriti nel sistema di controllo dell’Organismo autorizzato per la D.O.P. "Pistacchio Verde di Bronte":

1) Agricoltori.
Possono essere ammessi al Consorzio, quale consorziati "agricoltori" tutti i produttori di Pistacchio Verde di Bronte che conducano pistac­chieti nelle zone delimitate dal disciplinare, approvato dalle competenti autorità inseriti nel sistema di controllo.
Possono quindi partecipare al Consorzio in qualità di Consorziati agricoltori:
a) i produttori agricoli singoli, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti, proprietari di appezzamenti coltivati a pistacchieto definiti e delimitati come all’art. 3 del disciplinare di produzione. Per le ditte catastali corrispondente a beni ecclesiastici, la domanda di ammissione sarà presentata all'Ente competente, al quale, in caso di accettazione della domanda, verrà riconosciuta la qualità di socio con gli obblighi ed i diritti conseguenti.
b) i titolari di contratti d’affitto di pistacchieti definiti e delimitati come all'art. 3 del disciplinare di produzione. In caso di ammissione dell’af­fittuario al Consorzio la sua appartenenza al medesimo cesserà alla scadenza del contratto d’affitto.
c) i compartecipanti ed i comodatari che conducono terreni a pistacchieti aventi i requisiti di cui all'art. 3 disciplinare di produzione. In tal caso, i documenti allegati alla domanda dovranno comprendere il consenso del concedente. In caso di ammissione, l’appartenenza del compartecipante e del comodatario al Consorzio cesserà al termine del relativo rapporto.
d) le associazioni, le cooperative, le società e le organizzazioni di produttori limitatamente ai soci agricoltori titolari di appezzamenti come specificati ai precedenti punti "a", "b" e "c" del presente articolo e su specifica delega scritta dei propri associati che abbiano i requisiti di cui ai punti sopraindicati.

2) Confezionatori
Possono fare parte del Consorzio in qualità di soci confezionatori le persone fisiche o giuridiche, anche se organizzate in forme associative, limitatamente ai soci confezionatori del Pistacchio Verde di Bronte così come definito dall'art. 4 del presente statuto, su specifica delega scritta di questi.

Art. 12 - I Soci sono assegnati alle rispettive categorie al momento della ammissione.
Ogni socio potrà fare parte di più categorie, secondo le attività effettivamente svolte, anche sotto diverse ragioni sociali e sarà tenuto a versare quote e contributi in ragione di ogni singolo ramo di attività, ammissione compresa, come se fosse socio di ogni singola categoria.
In uguale misura avrà diritto di voto secondo le norme delle specifiche categorie.
Il socio che non potesse partecipare direttamente all’attività sociale del Consorzio, può farsi rappresentare, in forma anche continuativa, da persona di sua fiducia, munita di regolare delega.

Art. 13 - Le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le documentazioni da allegare, le verifiche da effettuare e i relativi eventuali oneri a carico del presentatore della domanda, sono stabilite dal Regolamento, previa autorizzazione da parte del Ministero.

Art. 14 - Chi si trova in possesso dei requisiti di cui sopra ed intende essere ammesso al Consorzio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Gli agricoltori e i confezionatori che vengono ammessi al Consorzio devono pagare una quota di ammissione che andrà a costituire il fondo consortile e che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art.16 - I soci a qualsiasi categoria appartengano, corrisponderanno al consorzio un contributo annuo per ogni chilogrammo di pistacchio commercializzato come Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. come previsto dal D.M. 410/2000.

Art. 17 - Il contributo annuo dovrà essere inderogabilmente versato entro quattro mesi dall’Assemblea annua di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 18 - La domanda d'iscrizione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti e dal Regolamento.
Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica la domanda sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni dei singoli agricoltori e confezionatori.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione unitamente alla quota di iscrizione.
Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle norme del presente statuto.
Il nuovo ammesso sarà iscritto nell’elenco dei Soci all’atto della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di mancata accettazione della domanda, entro un anno dalla presentazione, la quota versata sarà restituita senza interessi.

Art. 19 - I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro 15 giorni dal momento in cui si è verificato, il cambiamento della ragione sociale.
Nell’ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi il nuovo proprietario non subentra di diritto, pertanto, se intende far parte del Consor­zio, dovrà presentare domanda di ammissione e pagare la relativa quota.

Art. 20 - Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e delle sue categorie, o comunque suscettibili di ledere il prestigio e gli interessi degli altri soci. In caso contrario il Socio sarà passibile delle sanzioni di cui all’art. 22 del presente Statuto.

Art. 21 - I soci, che usufruiscono dei marchi consortili di cui all'art. 6, dovranno assoggettarsi, sia in azienda che nei locali destinati all’atti­vità di lavorazione, a tutti i sopralluoghi, ispezioni, verifiche anche dei documenti necessari all’applicazione delle norme fissate dal presente Statuto o deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con obbligo di fornire agli incaricati delle verifiche tutte le notizie o i documenti necessari.

Art. 22 - Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del Consorzio, violi le disposizioni del presente Statuto o dei Regolamenti del Consorzio, o nei cui confronti vengano accertate dall’organismo di controllo, violazioni al Disciplinare, che provochi, con il proprio comportamento, un danno agli interessi del Consorzio o di altri consorziati, è soggetto oltre che alle eventuali sanzioni erogate dall’Organismo di controllo, anche alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:
a) censura con diffida;
b) sospensione dalla marcatura con il marchio consortile di cui all’art.6 per un periodo da uno a sei mesi;
c) sospensione fino ad un anno di tutti i diritti connessi allo status di Socio;
d) esclusione dal Consorzio.
La censura è una dichiarazione di biasimo, accompagnata dalla diffida a tenere un comportamento conforme ai doveri di Socio, pena l’appli­cazione delle sanzioni più gravi.
Incorre nelle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) il Socio che:
   avendo ricevuto la censura con diffida, non abbia adempiuto alla medesima;
   abbia commesso una violazione ai propri doveri di particolare gravità o abbia commesso più violazioni.
Incorre automaticamente nella sospensione al diritto alla marcatura consortile di cui allo art. 6 il Socio che si renda moroso nel pagamento dei contributi consortili, e previa diffida a regolarizzare la propria posizione, non ottemperi alla medesima entro il termine assegnatogli, salva l’applicazione della sanzione più grave di cui alla lettera d), nel caso che la morosità si protragga per oltre sei mesi.
Il ritardo nel pagamento dei contributi consortili determina l’applicazione di un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

Il Socio incorre nell’esclusione del Consorzio:
1) per uso illecito dei marchi consortili di cui all'articolo 6;
2) per uso di marchi consortili contraffatti;
3) per indebito ottenimento della marcatura consortile del pistacchio che non ne abbia diritto;
4) per avere messo in vendita pistacchio con il marchio del Consorzio, che lo stesso Consorzio abbia dichiarato non rispondenti alle caratte­ristiche;
5) per aver, assunto iniziative commerciali tali da danneggiare gravemente il Consorzio e la sua compagine sociale;
6) per persistente morosità nel pagamento delle quote sociali, quando sia già incorso per tale motivo nelle sanzioni di cui alle lettere b) e c);
7) per avere, in maniera documentata, disatteso le disposizioni contenute dal Disciplinare di Produzione del Pistacchio Verde di Bronte e sia stata accertata dall’Organismo di Controllo infrazione grave alle leggi e disposizioni vigenti per la produzione, la conservazione, il confezionamento e la commercializzazione del pistacchio;
8) per avere falsificato o contraffatto le deleghe di rappresentanza all’Assemblea;
9) in tutti gli altri casi in cui il Socio si trovi in grave contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e per recidiva in comportamenti che abbiano già dato luogo all’applicazione di sanzioni.

Art. 23 - Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Consorzio ad agire giudizialmente contro il Socio inadempiente per i danni causati dal comportamento di quest’ultimo.

Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione, accertato un comportamento lesivo del Socio, deve contestarlo a quest’ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con invito a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevi­mento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico. Il Socio può chiedere altresì di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.
Il Consiglio provvede in merito alle sanzioni con atto motivato, comunicato al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della violazione.

Art. 25 - Contro le sanzioni disciplinari il Socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato alla Segreteria del Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso sospende le sanzioni di cui ai punti b), c) e d) dell’art. 22, ma il Collegio dei Probiviri, immediatamente convocato dal Presidente del Consorzio, può confermare l’esecuzione della sanzione per gravi e giustificati motivi. Successivamente il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricorso.

Art. 26 - Le quote di ammissione vengono stabilite in misura fissa dal Regolamento. L’importo dei contributi annuali viene determinato dal regolamento in proporzione alla quantità di prodotto controllato dall’Organismo di Controllo e nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria fissate dalle norme in materia dei consorzi di tutela.
I contributi e le quote potranno essere differenziati secondo le diverse categorie.

Art. 27 - I consorziati hanno l’obbligo di:
   osservare lo Statuto, il disciplinare della D.O.P. e i Regolamenti, nonchè di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali;
   versare le quote e i contributi nei tempi e nei modi stabiliti a norma del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 28 - Fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 27 l’appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato di ottenere:
   i contrassegni dei marchi del consorzio per il prodotto conforme al regolamento;
   le assistenze e i vantaggi previsti dal presente Statuto.

Art. 29 - La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione, nonchè dopo un anno di morosità in assenza di giustificati motivi e per tutti i casi previsti dalla legge.

Il recesso è consentito, nei casi previsti dal Codice Civile, e al consorziato che abbia cessato l’attività. La dichiarazione di recesso dev’essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione (sentito il parere della Sezione territoriale, ove costituita) nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione.

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazione statutaria o regolamentare o che abbia arrecato nocumento ai fini e agli interessi del Consorzio o all’immagine e notorietà del prodotto.

E’ ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

Sostenitori
Art. 30
- Sono sostenitori del Consorzio gli Enti territoriali nel cui territorio ricade la zona di produzione definita ai sensi del disciplinare vigente, Organismi, Fondazioni, Società di servizi e più in generale persone fisiche o giuridiche, enti e istituzioni pubblici o privati aventi finalità e/o interessi complementari o di settore che abbiano versato a favore del Consorzio somme il cui importo minimo, differenziato per categoria, viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea. I sostenitori non hanno la qualità di soci e di conseguenza non ne hanno gli obblighi e i diritti.
I sostenitori sono registrati in un apposito libro tenuto dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a convocarli avanti a sé almeno una volta l’anno, a scopo esclusivamente consultivo.
Nello stesso libro sono iscritti di diritto, senza versamento di somme, i soci fondatori del Consorzio e le Associazioni dei Consumatori di livello nazionale che ne facciano richiesta.
L’iscrizione al libro dei sostenitori dà altresì diritto ad ogni iscritto a far partecipare un proprio rappresentante, senza diritto di voto, alle assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Fondo Consortile

Art. 31 - Il Fondo Consortile è costituito:
a) dalle quote d’ammissione dei consorziati;
b) da eventuali quote consortili straordinarie;
c) dai contributi consortili ordinari (annuali);
d) dai contributi consortili straordinari ed integrativi;
e) dai contributi di Organismi nazionali o sovranazionali, di Enti e privati;
f) dai beni immobili che per acquisti, donazioni e lasciti passino in proprietà del Consorzio;
g) dai proventi di attività e dai contributi versati dai consorziati per i servizi prestati a richiesta dei singoli soci;
h) da ogni altra eventuale entrata straordinaria.

Art. 32 - Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo.

Organi del Consorzio

Art. 33 - Sono organi del Consorzio:
  l’Assemblea;
  il Consiglio di Amministrazione;
  il Presidente;
  il Collegio dei Sindaci;
  il Collegio dei Probiviri.
Gli organi collegiali consortili devono essere composti secondo le normative di rappresentanza presenti nel Decreto Attuativo di cui all'art. 14 della legge 526/99.

Art. 34 - L’Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti. Le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci.
I consorziati Agricoltori e Confezionatori eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 35 - A ciascun consorziato spetta un (1) voto più un (1) voto per ogni cinquecento chilogrammi (500 Kg.) di prodotto certificato.

Art. 36 - Ai fini della espressione del voto in Assemblea i Consorziati costituiti in Società, anche di persone, nomineranno il loro rappresentante legale o un suo delegato.
L’espressione del voto dei soggetti associativi di cui all’art.11, capo "1", lettera "d" è subordinata alla delega scritta dei singoli agricoltori o confezionatori associati, come individuati all’art. 11, specifica per ogni convocazione.

Art. 37 - L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e approva le linee di massima del preventivo per il successivo esercizio;
b) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
c) elegge i componenti del Consiglio Sindacale e nomina il Presidente del Collegio stesso;
d) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
e) approva i regolamenti da sottoporre in ogni caso all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio e approva le quote e i contributi proposti dal Consiglio di Amministrazione come previsto al successivo art. 51, lettere "g", "h" e "p";
g) approva l’elenco delle Associazioni dei Consumatori da iscrivere nel libro dei Sostenitori.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno entro i termini di legge.
L’Assemblea deve inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta o il Collegio Sindacale o Consorziati, agricoltori o confezionatori, che rappresentino rispettivamente il 30% del prodotto certificato nell’anno precedente dall’Organismo di controllo;
In tal caso i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 38 - L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e gli altri casi previsti dalla legge.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.

Art. 39 - L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, almeno quaranta giorni prima della data indicata per l’Assemblea, mediante avviso con lettera raccomandata A/R inviata ai consorziati presso il domicilio indicato nel libro soci e/o mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale indicato dal Consiglio di amministrazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza entro i confini territoriali delle Provincie di cui al Disciplinare di produzione e l’elenco delle materie da trattare nonchè l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione.

Art. 40 - L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza prescritta per le deliberazioni è di almeno la metà più uno dei voti espressi senza tenere conto degli eventuali astenuti.
Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti modifiche allo Statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei voti complessivi degli aventi diritto al voto e la deliberazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei presenti. I consorziati di ciascuna categoria possono votare i 2/3 (arrotondato per eccesso) del numero dei membri eleggendi loro riservati.

Art. 41 - Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatte da un Notaio.

Art. 42 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente designato dal Consi­glio di Amministrazione.
Il Presidente nomina il Segretario e da due a venti scrutatori scelti tra i votanti.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare da Segretario dell’Assemblea.

Art. 43 - Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci sempre che non siano sospesi dall’esercizio dei diritti sociali ed a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi sociali e di ogni altro impegno finanziario nei confronti del Consorzio.
Il Socio può intervenire personalmente o a mezzo di apposito rappresentante, che deve essere socio, nominato mediante delega scritta.
Il numero massimo delle deleghe è pari a dieci per i soggetti di cui all’art. 11, punto 1, lettere a), b) e c) e a due per i soggetti di cui all’art. 11, punto due.
Non possono votare per delega i soggetti di cui all’art.11, punto 1, lettera d).
I soggetti di cui all’art. 11, punto 1, lettera "d", e punto 2, debbono avere per ogni convocazione la espressa delega dei singoli agricoltori o condizionatori associati. Nel caso di intervento di organismi associativi di secondo grado le deleghe dei singoli agricoltori o confezionatori devono contenere la espressa previsione che il loro delegato possa delegare a sua volta il rappresentante dell’organismo di secondo grado. Le deleghe debbono essere depositate prima della votazione, presso la presidenza del seggio.
Alla Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni iscritto nel libro dei Sostenitori.

Art. 44 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Consiglieri in rappresentanza dei consorziati agricoltori e da 2 in rappresentanza dei consorziati confezionatori sulla base del prodotto certificato nell’anno precedente e comunque secondo le norme vigenti in materia.
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei consorziati.
Le sedi dei seggi elettorali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 45 - Ai fini della designazione dei candidati, per ogni categoria possono essere predisposte più liste comprendenti un numero di candi­dati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato, porti la firma di almeno dieci Soci della categoria stessa, non candidati, e che non abbiano presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Le liste di ciascuna categoria saranno riportate dal Consorzio in ordine di presentazione delle liste, in una scheda di voto separata per ogni categoria (scheda da contraddistinguersi da diverso colore o simbolo). A ciascun Socio presente all’Assemblea dovranno essere consegnate tante schede di voto della sua categoria quanti sono i voti cui ha diritto, anche in tagli multipli di cinque voti.
Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, dev’essere assicurato il voto segreto.
I Soci dovranno votare nell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, solo per i candidati della categoria di appartenenza esprimendo, sulla scheda di voto, un numero di preferenze non superiore ai 2/3,arrotondato per eccesso, del numero di seggi spettanti alla categoria medesima (numero che dovrà risultare sulla scheda di voto).
Sono nulle le schede con numero di preferenze maggiore.
Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio.
Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell’ordine di elencazione nella scheda elettorale, nel caso di più liste nell’ordine di elencazione della lista più votata.
Ove per una o più categorie vengano presentate liste con numero di candidati insufficiente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per cooptazione per gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati cooptati rifiutino l’incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione tra la stessa categoria.
Dei risultati delle elezioni sarà data notizia alla compagine sociale entro 30 (trenta) giorni dalla data delle stesse.
Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare una o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell’art. 2386 del Codice civile, nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di Soci e delle graduatorie raggiunte in sede di votazione.
La commissione elettorale nominata dal Presidente verificherà il diritto al voto ed i voti attribuiti che devono essere indicati sulla scheda consegnata al consorziato e sottoscritta dal Presidente o dal Segretario della Commissione.

Art. 46 - I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi. In caso d’impedimento, dimissioni, decadenza o altro ostacolo all’esercizio del mandato durante il corso del triennio si applica l’art. 49 del presente Statuto. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell’intero Consiglio, si applica l’art. 2386 del Codice Civile.

Art. 47 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente per ciascuna categoria. Il segretario, potrà essere scelto all’infuori dei membri del Consiglio, nel tal caso il segretario non avrà diritto al voto.

Art. 48 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei componenti del Consiglio e, comunque, non meno di quattro volte all’anno. Le adunanze sono valide quando vi intervenga un terzo dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni saranno verbalizzate in un apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale sarà approvato alla fine della seduta.

Art. 49 - E’ causa di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l’assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Con­siglio. E’ anche causa di decadenza automatica del Presidente la mancata convocazione del Consiglio come previsto dallo art. 48.

Art. 50 - L’eventuale attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza ai Consiglieri, ai componenti il Comitato Esecutivo e ai componenti il Collegio Sindacale verrà determinata dall’Assemblea.

Art. 51 - Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del Consorzio stesso. Pertanto, fra l’altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) deliberare sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi;
d) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio;
e) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;
f) nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti istituzionali e statutari del Consorzio;
g) determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di legge in materia dei Consorzi di tutela;
h) fissare di volta in volta il costo della marcatura di cui agli artt. 5 e 6, e quello dei contributi per le attività a favore dello stesso o a richiesta dai consorziati;
i) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare allo stesso;
l) redigere il progetto del bilancio preventivo;
m) autorizzare la sospensione del diritto alla marcatura consorziale di cui agli artt. 5 e 6, nonchè l’esenzione al contributo annuale o alla esenzione dello stesso nel caso previsto dall’art. 22;
n) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali, come, a mero titolo di esempio: deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, accettare, donare, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, fare qualsiasi operazione col Pubblico Registro Automobilistico;
o) tenere il libro dei sostenitori e determinare le somme minime di contribuzione, differenziate per categorie, come previsto all’art. 30;
p) convocare avanti a sé almeno una volta l’anno, a scopo consultivo, i soggetti iscritti nel libro dei Sostenitori;
q) predisporre l’elenco delle Associazioni dei Consumatori di livello nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Consiglieri.

Art. 52 - E’ altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:
a) nominare nel proprio seno in accordo con il Presidente, un Amministratore Delegato, precisandone le attribuzioni, i poteri ed il relativo compenso;
b) nominare, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei Consiglieri in carica, un Comitato esecutivo con le modalità di cui all’art. 53 del presente Statuto e con la specificazione delle attribuzioni dei poteri e delle mansioni;
c) nominare un Direttore, stabilendone i poteri e le mansioni e il compenso;
d) conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
e) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, un’indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all’esame del Consiglio medesimo;
f) costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro preparazione e competenza;
g) predisporre l’adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per disciplinare la vigilanza e il controllo sull’attività dei Soci che utilizzino il marchio consortile di cui all'art. 6, l’attività pubblicitaria dei Soci, la tenuta dell’elenco dei consorziati, l’accertamento delle violazioni e quant’altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.

Art. 53 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Nell’assenza o nell’impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 54 - Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, si compone di tre Membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione Il Sindaco effettivo che, si dimetta o, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade d’ufficio e verrà sostituito fino alla fine del triennio mediante nomina per cooptazione del Consiglio di Amministrazione di un membro supplente.
Il Collegio sindacale controlla la regolarità amministrativa e contabile del Consorzio secondo le regole dettate al Codice Civile.

Art. 55 - Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per ordine o per conto dell’Unione Europea, dello Stato o della Regione Siciliana (attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli del Consorzio) verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalle autorità Amministrative competenti.

Art. 56 - Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.
I Probiviri non debbono essere consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri tre anni.
Nel caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione e il nuovo membro resterà in carica fino alla rinnovazione del Collegio.

Art. 57 - I consorziati e il Consorzio sono obbligati a rimettere alla decisione dei Probiviri qualsiasi controversia riguardante i rapporti tra consorziato e Consorzio o derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione prima di adire l’autorità giudiziaria.
I Probiviri decidono, entro sessanta giorni, secondo equità quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità procedurale, in caso di omessa decisione nei termini sopra indicati o di decisione sfavorevole è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui sia stata notificata la deliberazioni.

Esercizio sociale e Libri sociali

Art. 58 - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consta di tre parti: conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione e formula uno schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio da approvarsi entro i termini di legge o, qualora particolari esigenze lo richiedano, non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio consortile.

Art. 59 - Sono libri obbligatori del Consorzio:
   il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione;
   il libro delle adunanze della Assemblea da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione;
   il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi a cura del medesimo;
   il libro degli inventari;
   il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;
   il libro del Collegio dei Probiviri da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;
   il libro dei sostenitori da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 60 - Il Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente, può nominare un Direttore della Struttura operativa fissandone le mansioni ed il compenso. Questi è alle dipendenze del presidente del Consiglio o dei suoi Delegati ed è responsabile, per la parte che gli compete, dell’applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e di quanto il Consiglio delibera circa l’attività del Consorzio stesso.
Il Direttore è responsabile dell’operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

Scioglimento e liquidazione

Art. 61 - In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori i quali dovranno redigere il bilancio del Consorzio.
Il riparto del risultato di bilancio dovrà essere diviso per il numero totale dei consorziati, in proporzione ai voti che ciascun Socio esprime nell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le spese della Liquidazione graveranno sul Fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota, su ogni consorziato proporzionalmente al numero dei voti di cui gode per ogni categoria. La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati.

Norme transitorie

Art. 62 - Fino all’insediamento del primo Consiglio eletto, il Consiglio di Amministrazione avrà anche la pienezza dei poteri attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea dei soci relativamente ai punti "a", "e" ed "f" dell’art. 37.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre prendere tutti i provvedimenti, nessuno escluso, che riterrà utili o necessari allo sviluppo del Consorzio e all’espletamento delle attività consortili.
Le modifiche statutarie dovranno essere prese all’unanimità dei voti dei componenti il Consiglio di Amministrazione; per la validità delle altre deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti e il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Qualora nel corso di tale periodo vengano a mancare, perché dimissionari o decaduti a norma dell’art. 49 del presente statuto o ad altro titolo impediti, uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione.
Il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri, se nominati all’atto dell’approvazione del presente Statuto, durano anch’essi in carica fino alle prime elezioni.

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