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Il Pistacchio verde di Bronte

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Bronte, capitale italiana del pistacchio!

IL PISTACCHIO  -  LA STORIA  -  LA PIANTA  -  IL FRUTTO  -  LA RACCOLTA  -  LE RICETTE  -  LA SAGRA  -  LA DOP  -  IL CONSORZIO DI TUTELA


"Pistacchio verde di Bronte"

La Denominazione di Origine Protetta

Il verde-smeraldo del pistacchio di Bronte appena raccoltoPer «denominazione d'origine» si intende il nome di un’area geografica delimitata che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di quel luogo e la cui qualità o le cui caratteri­stiche siano dovute essenzial­mente o esclu­sivamente al ristretto am­biente geografico (comprensivo dei fattori naturali ed umani) in cui viene coltivato.

Fondamentale è che, quando la Dop è registrata dall'Unione Europea, sia la produzione, che la trasformazione ed elaborazione del prodotto avvengano nell'area stessa con un processo produttivo che deve essere conforme ad un disciplinare di produzione; in particolare tutte le fasi della filiera, dalla produzione, alla trasformazione fino al consumatore finale, sono soggette al controllo del rispetto del disciplinare da parte dello Stato membro, mediante le autorità e organismi che questi individua.

L'iter della Proposta del Disciplinare di produzione del "Pistacchio verde di Bronte" è durato circa dieci anni.

La proposta nacque dalla volontà dei coltivatori brontesi di valorizzare un prodotto che presenta caratteristiche peculiari dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambito geografico di provenienza.

La Proposta fu approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF) e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l'8 ottobre 2001, previa valutazione della richiesta allora inoltrata dall'As­sociazione Produttori “Le Sciare”, del relativo Disciplinare e dello specifico parere della Regione Sicilia.

E questo fu il primo passo verso il giusto riconoscimento della qualità e della provenienza del nostro pistacchio.

Inspiegabilmente, però, gli adempimenti successivi per comple­tare l’iter di certificazione si sono fatti attendere.

Solo dopo tre anni, a Marzo del 2004, fu infatti pubblicato il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali con la "Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denomi­nazione «Pistacchio Verde di Bronte» (GURI n. 76 del 31 Marzo 2004, D. M. del 04 Marzo 2004).

Otto mesi dopo, in data 3 Novembre 2004, fra roventi polemiche politiche, fu finalmente costituito da 30 produttori ed imprenditori agricoli il "Consorzio di Tutela".

Gli adempimenti burocratici e formali sembravano in dirittura d'arrivo ed i produttori speravano, con la dichiarazione provvisoria e la costituzione del Consorzio, in una veloce attuazione ed applicazione delle norme di tutela.

Era necessario un primo passo: la nomina di una Organismo di controllo e di vigilanza per predisporre e presentare al MIPAF un Piano dei controlli redatto in base ai requisiti previsti dallo specifico Disciplinare di produzione e secondo precise disposizioni ministeriali.

Quando il documento, esaminato dal Gruppo Tecnico di valutazione appositamente costituito presso il MIPAF, fosse stato approvato, l’ente poteva iniziare ad effettuare i controlli di conformità.

Ma il Consorzio più che iniziare l'attività istituzionale preferì aspettare la registrazione definitiva della denominazione da parte della Commissione Europea.

E così sono trascorsi, ancora inutilmente, altri 4 anni per arrivare a fine 2007 solo ad intravedere per il 2009 (!?!) la possibilità del rilascio del dovuto riconoscimento.

Finalmente il 9 Giugno 2009 il traguardo è stato raggiunto: la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2009/C 130/09), ha pubblicato il disciplinare che conferisce al “Pistacchio verde di Bronte” la Denominazione di origine protetta.

L'obiettivo che, dopo molte peripezie, i coltivatori brontesi, ed anche i consumatori, inseguivano da quasi dieci anni è stato centrato.

Il Regolamento CE stabilisce infatti (art. 13) che le denominazioni sono tutelate contro qualsiasi impiego fraudolento e contro qualsiasi illecita, falsa o ingannevole usurpazione o evocazione della dicitura geografica protetta.

Ora i produttori brontesi potrebbero intravedere un futuro più roseo per il loro pistacchio ed i consumatori dovrebbero essere più tutelati (il condizionale ci sembra ancora quasi un obbligo).

Ora potranno vedere il pistacchio di Bronte identificato e protetto con il simbolo comunitario della DOP negli imballaggi o nelle etichette contro gli abusi e le continue contraffazioni.

Ora, sopratutto, il Consorzio di tutela non ha più alibi.

Può cominciare veramente e seriamente a perseguire i fini per i quali è stato costituito. 

 Statuto del Consorzio di Tutela
 

Marchio di identificazione del Pistacchio verde di Bronte DopIl LOGO di denominazione di origine protetta che dovrà figurare in ogni confezione commerciale ed il TERRITORIO della zona di produ­zione.

L'attribuzione del marchio oltre ad indubbi  benefici sul piano commer­cia­le è l'arma  principale per combat­tere la diffusione del "falso" (per intenderci il pistacchio importato dai paesi arabi e spacciato - specie nei derivati - per pistac­chio di Bronte).

Nella scheda riepilogativa del discipli­nare il pistacchio verde di Bronte è stato incluso nella Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

In Italia le produzioni a D.O.P. sono con­trollate dal Ministero delle Politiche Agricole Ali­mentari e Forestali (Mipaf) e da alcuni orga­nismi di controllo pubblici e privati, apposi­tamente autorizzati dallo stesso Ministero, scelti dalle singole organizzazioni di produttori.

Per quanto riguarda il Pistacchio Verde di Bron­te, il disciplinare di produzione allega­to al Regola­mento CE stabilisce, tra l’altro, la zona di coltivazione delle piante (i comu­ni di Bronte, Adrano e Biancavilla), le tecni­che agrono­mi­che di produzione, di raccolta e le regole per l’etichettatura del prodotto al momento della commercializzazione.

I produttori brontesi hanno scelto di affi­dare il controllo della D.O.P. Pistacchio Verde di Bronte alla CoRFilCarni di Mes­sina, che già operava nella certificazione di alcune produ­zioni zootecniche e che dovrà effet­tua­re tutti i controlli previsti dai Regola­menti comunitari e provve­dere alla certi­ficazione del prodotto da immettere in commercio. (1)

E’ stato scelto anche il logo che le partite di prodotto certificato devono riportare in etichet­ta, rappresentato dalla scritta Deno­minazio­ne d’Ori­gine Protetta D.O.P., dalla sottostan­te raffi­gurazione del vulcano Etna e dal frutto pistac­chio, unitamente alla dicitura “Prodotto con­trol­lato e garantito dal Ministero delle Politiche Agri­cole e Forestali ai sensi del reg. CE 510/2006”.

Nel caso di prodotti legati al pistacchio, l’uso della Denominazione d’Origine “Bron­te” è per­tanto legato all’utilizzo di materie prime cer­tificate e come tali riven­dicate sull’eti­chetta o, per pistacchi venduti allo stato sfuso, sulla documen­tazione che il venditore è obbligato a fornire.

Nel caso di materie prime prive di tale at­te­stazione, utilizzare un qualsiasi riferi­men­to alla D.O.P. o a parole, immagini e frasi facenti riferimenti all’ori­gine geografica “Bronte”, costi­tuisce violazione proprio dell’art. 13 del citato Reg. CE 510/2006 e viene di conse­guenza punito, all’atto di una verifica ispet­tiva, con le sanzioni amministrative pre­viste dal Decreto Legi­slativo 19 novembre 2004, n. 297 (pub­blicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 293 del 15 dicembre 2004).

Per quanto riguarda il Pistacchio Verde di Bronte, il disciplinare di produ­zione allega­to al Regolamento CE stabilisce, tra l’altro, la zona di coltiva­zione delle piante (i comu­ni di Bronte, Adrano e Biancavilla), le tecni­che agrono­miche di produzione, di raccolta e le regole per l’etichet­tatura del prodotto al momento della commercializzazione.

I produttori brontesi hanno scelto di affi­dare il controllo della D.O.P. Pistac­chio Verde di Bronte alla CoRFilCarni di Mes­sina, che già operava nella certificazione di alcune pro­duzioni zootecniche e che dovrà effet­tuare tutti i controlli previsti dai Regola­menti comu­nitari e provve­dere alla certi­ficazione del prodotto da immettere in commercio. (1)

E’ stato scelto anche il logo che le partite di prodotto certificato devono riportare in eti­chet­ta, rappresentato dalla scritta Deno­minazione d’Origi­ne Protetta D.O.P., dalla sot­tostante raffi­gurazione del vulcano Etna e dal frutto pistac­chio, unitamente alla dicitura “Prodotto con­trol­lato e garantito dal Ministero delle Politiche Agri­cole e Forestali ai sensi del reg. CE 510/2006”.

Nel caso di prodotti legati al pistacchio, l’uso della Denominazione d’Origine “Bron­te” è pertanto legato all’utilizzo di materie prime certificate e come tali riven­dicate sull’etichet­ta o, per pistacchi venduti allo stato sfuso, sulla documen­tazione che il venditore è obbligato a fornire.

Nel caso di materie prime prive di tale at­te­stazione, utilizzare un qualsiasi riferi­men­to alla D.O.P. o a parole, immagini e frasi facenti riferimenti all’origine geografica “Bronte”, costituisce violazione proprio dell’art. 13 del citato Reg. CE 510/2006 e viene di conse­guenza punito, all’atto di una verifica ispettiva, con le sanzioni amministrative pre­viste dal Decreto Legi­slativo 19 novembre 2004, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italia­na n. 293 del 15 dicembre 2004) con importi anche di notevole rilevanza pecuniaria.

Chi intenda produrre dei semilavorati al pistacchio (es. paste o farine), volendo indicare l’origine “Bronte”, consentendo così a sua volta ai suoi clienti di fare altrettanto, oltre a dover utilizzare una materia prima certifi­cata, deve preventivamente fare domanda alla CoRFilCarni, o direttamente al MiPAF, chiedendo l’autorizzazione alla trasformazione del pistacchio certificato ed assoggettarsi ad eventuali controlli di queste autorità.
Tutto ciò per evitare che venga utilizzata la dicitura protetta su prodotti ottenuti a partire da materie prime estere o comunque non rispondenti al disciplinare.
In questo modo dovrebbero essere tutelati (il condizionale resta sempre) i produttori del Pistacchio Verde di Bronte che, a fronte degli elevati costi di produzione (ed ora anche  di certificazione) a cui sono soggetti, vedono spesso arrivare sul mercato ingenti quantitativi di prodotto estero di qualità inferiore, ma a prezzi concorrenziali.


 

REGOLAMENTO (UE) N. 21/2010 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pistacchio Verde di Bronte», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2010.
Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
ITALIA
Pistacchio Verde di Bronte (DOP)

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA del 13.1.2010 (IT - L 8/3)

 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 9 Giugno 2009
Il simbolo comunitario del Marchio DOPn. C 130/09, pagg. 16–18

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

Scheda riepilogativa
 

Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio
«Pistacchio verde di Bronte»

CE N.: IT-PDO-0005-0305-07.08.2003
DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.
1. Servizio competente dello Stato membro: Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali Indirizzo: Via XX Settembre n. 20 00187 Roma Italia Tel. +39 0646655104 Fax +39 0646655306 e-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Associazione: Nome: Associazione Produttori Frutta Secca Sicilia Orientale «Le Sciare» Indirizzo: Via Matrice, 15 95034 Bronte (CT) Italia Tel. +39 095691373 Fax — e-mail: — Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( ).

3 Tipo di prodotto: Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.


4. Disciplinare

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. Nome
«Pistacchio Verde di Bronte»

4.2. Descrizione
La D.O.P. «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale», innestata su «Pistacia terebinthus». E' ammessa una percentuale non superiore al 5% di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal P. terebinthus. Tale percentuale è riferita all’insieme di tutte le piante presenti negli impianti.
In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar «Napoletana», sarà escluso dalla certificazione. IT C 130/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.6.2009.
Il «Pistacchio Verde di Bronte» DOP all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche:
colore dei cotiledoni verde intenso;
rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5;
sapore aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;
contenuto di umidità compreso tra 4% e 6%;
rapporto lunghezza/larghezza del gheriglio compreso tra 1,5 e 1,9;
alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante dell’acido oleico con il 72%, seguito dal 15% del linoleico e dal 10% del palmitico).

4.3. Zona geografica
La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla in Provincia di Catania, ad un livello altimetrico compreso tra i 400 e i 900 m s.l.m.

4.4. Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.
L’iscrizione nell’elenco dei produttori comporta l’assegnazione di un codice di identificazione individuando univocamente il conduttore e il pistacchieto associato allo stesso.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento:
Nella preparazione dei terreni, deve essere previsto il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo. Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati.
In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante «ceppaia», «vaso libero», è ammesso anche l'allevamento «monocaule», per agevolare la raccolta e le operazioni colturali.
Nel territorio i pistacchieti insistono su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie «P. vera».
Il portinnesto per nuovi impianti specializzati deve essere rappresentato dal Pistacia terebinthus.
Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre. La raccolta avviene manualmente.
Entro le 24 ore successive alla raccolta i frutti devono essere smallati meccanicamente onde evitarne l’imbrunimento e l’eventuale contaminazione. Successivamente il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d’essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto compresa tra i 40 e i 50 °C, fino ad un’umidità residua del seme di pistacchio compresa tra il 4 ed il 6%.
Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi di juta, carta o polietilene ed evitare il contatto con pavimenti o muri, in locali ventilati ed asciutti. Lo stoccaggio può durare fino a 24 mesi dopo la raccolta. E’ possibile sgusciare e/o pelare meccanicamente il pistacchio.
E’ assolutamente vietato utilizzare prodotti chimici per la conservazione del «Pistacchio Verde di Bronte» DOP.

4.6. Legame
La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo. Questa particolare combinazione dei fattori pedologici e climatici e dei fattori umani contribuisce a conferire al Pistacchio Verde di Bronte DOP caratteristiche peculiari tali da rendere questa produzione unica nel suo genere.
In Sicilia, la coltivazione del Pistacchio Verde di Bronte in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Quando l’Impero Romano si disintegrò sotto l’impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi: Berberi della Tunisia, Musulmani, Negri del Sudan che descrissero la Sicilia come «il giardino del paradiso». Furono proprio gli Arabi a introdurre oltre alle coltivazioni dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, quella del pistacchio. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipicizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell’area catanese. IT 9.6.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 130/17.

4.7. Organismo di controllo (1)

Nome: Corfilcarni-GCC
Indirizzo: Polo universitario dell’Annunziata, 98168 Messina, ITALIA
Tel. +39 090353659 - Fax +39 0903500098 - e-mail: stefano.simonella@corfilcarni.it.

4.8. Etichettatura
Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.
Il «Pistacchio Verde di Bronte» può essere immesso al consumo solo con il logo della Denominazione d’Origine Protetta apposto su ogni confezione. Deve figurare inoltre in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione.
È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto.
Il logo della D.O.P. è rappresentato dalla scritta Denominazione d’Origine Protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal frutto pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte. IT C 130/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.6.2009.


 

Disciplinare di produzione "Pistacchio Verde di Bronte"

Denominazione d'Origine Protetta


Art. 1 - DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO
La DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA “Pistacchio Verde di Bronte” è riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CE) 510/2006 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 - PIATTAFORMA VARIETALE
La DENOMINAZIONE DI. ORIGINE PROTETTA “Pistacchio Verde di Bronte” è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica “Pistacia vera”, cultivar “Napoletana”, chiamata anche “Bianca” o “Nostrale”, innestata su “Pistacia terebinthus”. E’ ammessa una percentuale non superiore al 5% di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal P. terebinthus. Tale percentuale è riferita all’insieme di tutte le piante presenti negli impianti. In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar “Napoletana”, sarà escluso dalla certificazione.

Art. 3 - ZONA DI PRODUZIONE
La zona di produzione del “Pistacchio Verde di Bronte”, ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (Provincia di Catania). In particolare i confini sono cosi individuati:
  BRONTE - ad Ovest lungo il fiume Simeto, ad Est fino a quota 900 m s.l.m., a Sud con il Comune di Adrano ed a Nord lungo la strada Bronte - Cesarò;
  ADRANO - a Nord con il confine del Comune di Bronte, a Sud con il centro abitato e la S.S. 121 ed a Est con la lava “Grande” del 1595 e con il Comune di Biancavilla, ad Ovest lungo il fiume Simeto fino alla summensionata S.S. 121;
  BIANCAVILLA - a Nord con il territorio di Adrano, a Sud con il centro abitato e la S.S. 121, a Est con il confine comunale di S. M. Licodia, ad Ovest con il confine del Comune di Adrano.
La zona di produzione deve essere compresa tra i 400 e i 900 m s.l.m.


Art. 4 - ORIGINE DEL PRODOTTO, CENNI STORICI, IMPORTANZA,  DIFFUSIONE

Origine del Prodotto
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.
L’iscrizione nell’elenco dei produttori comporta l’assegnazione di un codice di identificazione individuando univocamente il conduttore e il pistacchieto associato allo stesso. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Cenni storici, importanza, diffusione
La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).
In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell’impero di Tiberio - tra il 20 ed il 30 d.C. - ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio “Naturalis Historia” Cap. X e XIII): In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al Periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Sono di origine araba i termini “frastuca” e “frastucara” per indicare il frutto e la pianta (termine arabo “fustuq”). La coltura in Sicilia è circoscritta alla provincia di Catania (Bronte, Adrano e Biancavilla).
Numerosi autori riportano l’importanza storico-culturale ed economica della produzione del Pistacchio verde di Bronte, citiamo ad esempio, Denis Mack Smith – “A History of Sicily Medieval Sicily 964” - 1713. Quando l’Impero Romano si disintegrò sotto l’impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi. Tra gli invasori si trovavano Berberi della Tunisia, Musulmani, Spagnoli e forse Negri del Sudan. Gli arabi descrivono la Sicilia come “il giardino del paradiso “.
Gli arabi in Sicilia, in agricoltura, hanno introdotto la coltivazione dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, del pistacchio, del melone... ecc., nonché l’attitudine all’utilizzazione massimale delle acque e delle tecniche di coltivazione. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipicizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell’area catanese. Al riguardo si ricordano il famoso gelato di Pistacchio Verde di Bronte, i torroncini, nonché i pasticcini secchi a pasta di Pistacchio Verde di Bronte.

Legame con l’ambiente geografico
La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
I terreni che si sono originati da formazioni laviche (andosuoli), aventi buona fertilità e pH neutro, risultano idonei per lo sviluppo vegetativo del pistacchio, cosi come i terreni limitrofi di natura autoctona. In riferimento agli aspetti climatici, tipicamente mediterranei, la zona in esame presenta escursioni termiche e precipitazioni con medie annuali più elevate rispetto ad altre zone agricole della provincia etnea.
Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.
Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto di acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo, che differenziano il “Pistacchio Verde di Bronte” DOP dagli altri pistacchi derivanti da altre aree geografiche.


Art. 5 - TERRENI - IMPIANTI - TECNICHE COLTURALI - RACCOLTA - LAVORAZIONE

Terreni
La zona delimitata è caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine, vulcanica.

Preparazione dei terreni
Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.

Impianti
Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densità di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante “ceppaia”, “vaso libero”, è ammesso anche l’allevamento “monocaule”, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistacchieti insistono su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie “P. vera”.
Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono definite “naturali”.

Norme colturali
Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione, praticata nella zona di produzione del “Pistacchio Verde di Bronte” DOP di cui all’art. 3, consentono di accentuare la naturale alternanza della specie e di trarre vantaggi nella difesa fitosanitaria.

Raccolta -Immagazzinamento e lavorazione
Le operazioni di raccolta del prodotto al corretto grado di maturazione, in relazione alle zone di produzione e all’andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre.
La raccolta avviene manualmente mediante bacchiatura sulle reti o per brucatura, utilizzando panieri avendo cura di impedire che i frutti cadano per terra.
I frutti devono essere smallati meccanicamente, per ottenere il prodotto in guscio, entro le 24 ore successive alla raccolta, onde evitarne l’imbrunimento e l’eventuale contaminazione.
Successivamente alla fase di smallatura, il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d’essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto compresa tra i 40 ei 50°C, fino ad un’umidità residua del seme di pistacchio compresa tra il 4 ed il 6%, In questa fase, soprattutto nel sistema tradizionale alla luce diretta, è alto il rischio di contaminazione del prodotto.
Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi di juta, carta o polietilene ed evitare il contatto con pavimenti o muri, in idonei locali ventilati ed asciutti.
Lo stoccaggio può durare fino a 24 mesi dopo la raccolta.
E’ possibile sgusciare e/o pelare meccanicamente il pistacchio.
E’ assolutamente vietato utilizzare prodotti chimici per la conservazione del “Pistacchio Verde di Bronte” DOP.
Nel periodo marzo-ottobre, in funzione dell’andamento climatico, il prodotto nelle diverse tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura compresa tra 13 e 17°C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il “Pistacchio Verde di Bronte” DOP all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche:
  colore cotiledoni: verde intenso, rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5;
  sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;
  contenuto di umidità compreso tra 4% e 6%;
  rapporto lunghezza/larghezza del gheriglio compreso tra 1,5 e 1,9;
  alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante dell’acido oleico con il 72%, seguito dal 15% del linoleico e dal 10% del palmitico).

Art. 7 - CONTROLLI E VIGILANZA (1)
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l’organismo di controllo CORFILCARNI-GCC, Polo universitario dell’An­nunziata, 98168 Messina, telefono 090353659, fax 0903500098, e-mail: stefano.simonella corfilcarni.it.(1)

Art. 8 - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Marchio di identificazione del Pistacchio verde di Bronte Dop
Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.
Il “Pistacchio Verde di Bronte” può essere immesso al consumo solo con il logo della DENOMINA­ZIONE D’ORIGINE PROTETTA figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezio­nata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione “Pistacchio Verde di Bronte”.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l’eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all’origine e l’anno di produzione. E’ facoltativa l’indicazione della settimana di raccolta del prodotto.
Il logo d’identificazione è rappresentato dalla dicitura DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte.

Il logo d’identificazione è rappresentato dalla dicitura DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte.


NOTE

(1)
Con decreto del 19 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha designato, in via provvisoria, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A. Mirri con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi n. 3, «quale autorità di controllo e certificazione della denomi­nazione di origine protetta Pistacchio Verde di Bronte, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 21 del 12 gennaio 2010».
Stabilisce il Decreto che lo stesso Istituto A. Mirri «opererà sulla base del piano di controllo e del prospetto tariffario predisposto dal Consorzio di ricerca filiera carni - CoRFilCarni - GCC ed approvato dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999». Il Decreto ha stabilito altresì che «la designazione di cui cesserà qualora il Con­sorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte, riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, individui altra struttura di controllo iscritta nell'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999». 

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