Statuto del Consorzio per la tutela della
DOP «Pistacchio Verde di Bronte»
Denominazione e sede
Art. 1
- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
2602 e segg. del Codice Civile, in base a quanto previsto dall’art. 10 del
Regolamento CEE n. 2081/92, dalla L. 526/99 e dai decreti attuativi è costituito
il Consorzio denominato: "Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.". Esso ha sede legale in Bronte, Via Matrice n. 15 e potrà stabilire anche
altrove una o più sedi amministrative. Durata Art. 2 -
Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta), che potrà essere
successivamente prorogata nei modi e termini di legge. Oggetto Art. 3 - Il Consorzio non ha scopi di lucro ed ha per oggetto:
A - Valorizzare il prodotto Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.;
B - Vigilare sui prodotti similari che possono ingenerare confusione nei
consumatori e recare danno alla produzione del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.;
C - Favorire l’innovazione tecnologica e l’utilizzo di nuove tecniche e nuovi
metodi per migliorare la qualità delle produzioni.
Per il raggiungimento di tali scopi il Consorzio può:
Informare il consumatore e curare gli interessi relativi alla denominazione;
Utilizzare, disciplinare e perseguire l’affermazione dei marchi consortili, di
cui al successivo art. 6, "Consorzio di Tutela Pistacchio Verde di Bronte D.O.P."
per la promozione e la valorizzazione del prodotto dei consorziati;
Effettuare la raccolta e la diffusione d’informazioni e tecniche di mercato
finalizzate alle azioni di promozione del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P.,
avvalendosi anche di altri centri specializzati;
Svolgere azioni di tutela, promozione e pubblicità, per favorire
l’affermazione sui mercati nazionali ed esteri del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P., anche avvalendosi di provvidenze, agevolazioni e contributi pubblici e
privati.
Attuare azioni d’informazione ai consumatori sulla provenienza, qualità, e
genuinità del prodotto;
Compiere ogni e qualsiasi iniziativa, anche se non espressamente indicata
dallo Statuto, purché diretta al conseguimento degli scopi sociali;
Compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli
scopi sociali;
Istituire proprie sedi operative;
Attivare ogni azione anche a carattere legale o giudiziaria per la tutela
della propria attività per impedire o reprimere abusi e irregolarità a danno
degli interessi e dei diritti propri e dei consorziati;
Espletare gli incarichi, le iniziative e le attività eventualmente affidate
dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea;
Richiedere i benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione
Europea, seguire l’istruttoria delle pratiche e rilasciare quietanze;
Ricevere contributi, liberalità e qualsiasi azione di sostegno, materiale o
economico, da persone fisiche o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche o
private;
Effettuare i controlli e le verifiche interni finalizzate al rispetto del
disciplinare di produzione e delle convenzioni di utilizzo dei soli marchi
consortili;
Organizzare, per gli scopi di cui sopra, una propria struttura tecnica che si
potrà anche avvalere di prestazioni e consulenze di organismi specializzati
pubblici e/o privati o di singoli esperti del settore;
Promuovere corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione per i
consorziati. Art. 4 - Per Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. si deve intendere il prodotto
definito a norma del disciplinare di produzione e dei regolamenti aggiuntivi
debitamente approvati dal Ministero. Segno distintivo della indicazione geografica protetta
Art. 5 - Il segno distintivo del Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. viene
regolamentato dalle norme di legge vigenti in materia, la sua apposizione ai
fini della identificazione e ai fini della conformità al disciplinare di
produzione è di competenza dell'organismo di controllo.
Il marchio collettivo del Consorzio allegato al presente statuto, e di sua
esclusiva proprietà, si identifica con il segno distintivo di cui al comma
precedente ed è sottoposto alle norme ad esso relative; in particolare ne è
consentita l’utilizzazione a tutti i soggetti sottoposti al sistema di controllo
della D.O.P.. Altri marchi collettivi
Art. 6 - Eventuali altri marchi collettivi del Consorzio di Tutela del
Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. sono depositati ai sensi e per gli effetti
della vigente normativa e sono di esclusiva proprietà del Consorzio, che ha il
compito della loro tutela e salvaguardia. I Marchi predetti verranno utilizzati
secondo le modalità fissate dal presente Statuto. I costi relativi ricadranno
sui soli consorziati che ne usufruiranno.
Art. 7 - L’utilizzo dei marchi e dei contrassegni del Consorzio, diversi dal
segno distintivo della D.O.P., e la loro immissione sul mercato sono
disciplinati da appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio di
Amministrazione e approvati dall’Assemblea e dopo approvazione da parte del
Ministero.
Art. 8 - La distribuzione ed il controllo dei marchi collettivi di cui all'art.
6 deve avvenire con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento. La
riproduzione del marchio consorziale o di sue parti ovvero di diciture riferentisi al Consorzio su carta da lettera, materiale di propaganda o stampati
di vario genere, dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 - La concessione della marcatura, di cui all'art. 6, è anche subordinata
all’approvazione da parte del Consorzio del materiale di confezione allo scopo
di verificare la sua rispondenza ai criteri di tutela della denominazione di
origine, della località di produzione, del marchio consorziale e della lealtà
commerciale. Tali criteri saranno precisati e determinati nel regolamento previa
approvazione da parte del Ministero.
La mancata ottemperanza alle disposizioni del precedente comma e dell’articolo 9
del presente Statuto comporta l’immediata sospensione del diritto alla
marcatura, salvo l’adozione delle sanzioni di cui all’art. 26.
L’inadempienza alle disposizioni del presente articolo comporta la sospensione
della marcatura di cui all’art.6 fino al momento in cui il socio non si metta in
regola.
Art. 10 - I soci hanno il diritto di segnalare al Consorzio ogni violazione dei
diritti del marchio collettivo di cui all’art.6. Il Consorzio oltre a quanto
previsto al successivo art. 25, interverrà con tutti i mezzi consentiti dalle
leggi vigenti per colpire l’illecito uso del marchio consortile da parte di
terzi o la sua contraffazione.
Soci
Art. 11 - Possono essere ammessi al Consorzio in qualità di consorziati, purchè ne facciano richiesta, gli appartenenti alle seguenti categorie così come
individuate dall’art. 2 del D.M. 12 Aprile 2000 "Individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle
I.G.P.", che siano inseriti nel sistema di controllo dell’Organismo autorizzato
per la D.O.P. "Pistacchio Verde di Bronte":
1) Agricoltori.
Possono essere ammessi al Consorzio, quale consorziati "agricoltori"
tutti i produttori di Pistacchio Verde di Bronte che conducano pistacchieti
nelle zone delimitate dal disciplinare, approvato dalle competenti autorità
inseriti nel sistema di controllo.
Possono quindi partecipare al Consorzio in qualità di Consorziati agricoltori:
a) i produttori agricoli singoli, le persone fisiche, le persone giuridiche e
gli Enti, proprietari di appezzamenti coltivati a pistacchieto definiti e
delimitati come all’art. 3 del disciplinare di produzione. Per le ditte
catastali corrispondente a beni ecclesiastici, la domanda di ammissione sarà
presentata all'Ente competente, al quale, in caso di accettazione della domanda,
verrà riconosciuta la qualità di socio con gli obblighi ed i diritti
conseguenti.
b) i titolari di contratti d’affitto di pistacchieti definiti e delimitati come
all'art. 3 del disciplinare di produzione. In caso di ammissione
dell’affittuario al Consorzio la sua appartenenza al medesimo cesserà alla
scadenza del contratto d’affitto.
c) i compartecipanti ed i comodatari che conducono terreni a pistacchieti aventi
i requisiti di cui all'art. 3 disciplinare di produzione. In tal caso, i
documenti allegati alla domanda dovranno comprendere il consenso del concedente.
In caso di ammissione, l’appartenenza del compartecipante e del comodatario al
Consorzio cesserà al termine del relativo rapporto.
d) le associazioni, le cooperative, le società e le organizzazioni di produttori
limitatamente ai soci agricoltori titolari di appezzamenti come specificati ai
precedenti punti "a", "b" e "c" del presente articolo e su specifica delega
scritta dei propri associati che abbiano i requisiti di cui ai punti
sopraindicati.
2) Confezionatori
Possono fare parte del Consorzio in qualità di soci confezionatori le
persone fisiche o giuridiche, anche se organizzate in forme associative,
limitatamente ai soci confezionatori del Pistacchio Verde di Bronte così come
definito dall'art. 4 del presente statuto, su specifica delega scritta di
questi.
Art. 12 - I Soci sono assegnati alle rispettive categorie al momento della
ammissione.
Ogni socio potrà fare parte di più categorie, secondo le attività effettivamente
svolte, anche sotto diverse ragioni sociali e sarà tenuto a versare quote e
contributi in ragione di ogni singolo ramo di attività, ammissione compresa,
come se fosse socio di ogni singola categoria.
In uguale misura avrà diritto di voto secondo le norme delle specifiche
categorie.
Il socio che non potesse partecipare direttamente all’attività sociale del
Consorzio, può farsi rappresentare, in forma anche continuativa, da persona di
sua fiducia, munita di regolare delega.
Art. 13 - Le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le
documentazioni da allegare, le verifiche da effettuare e i relativi eventuali
oneri a carico del presentatore della domanda, sono stabilite dal Regolamento,
previa autorizzazione da parte del Ministero.
Art. 14 - Chi si trova in possesso dei requisiti di cui sopra ed intende essere
ammesso al Consorzio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 - Gli agricoltori e i confezionatori che vengono ammessi al Consorzio
devono pagare una quota di ammissione che andrà a costituire il fondo consortile
e che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Art.16 - I soci a qualsiasi categoria appartengano, corrisponderanno al
consorzio un contributo annuo per ogni chilogrammo di pistacchio
commercializzato come Pistacchio Verde di Bronte D.O.P. come previsto dal D.M.
410/2000.
Art. 17 - Il contributo annuo dovrà essere inderogabilmente versato entro
quattro mesi dall’Assemblea annua di approvazione del bilancio dell'esercizio
precedente.
Art. 18 - La domanda d'iscrizione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti
dalle norme vigenti e dal Regolamento.
Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica la domanda sotto
forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve
essere corredata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni dei singoli
agricoltori e confezionatori.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione
unitamente alla quota di iscrizione.
Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle norme del
presente statuto.
Il nuovo ammesso sarà iscritto nell’elenco dei Soci all’atto della relativa
delibera del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di mancata accettazione della domanda, entro un anno dalla
presentazione, la quota versata sarà restituita senza interessi.
Art. 19 - I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro 15 giorni dal
momento in cui si è verificato, il cambiamento della ragione sociale.
Nell’ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi il nuovo proprietario
non subentra di diritto, pertanto, se intende far parte del Consorzio, dovrà
presentare domanda di ammissione e pagare la relativa quota.
Art. 20 - Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli
interessi del Consorzio e delle sue categorie, o comunque suscettibili di ledere
il prestigio e gli interessi degli altri soci. In caso contrario il Socio sarà
passibile delle sanzioni di cui all’art. 22 del presente Statuto.
Art. 21 - I soci, che usufruiscono dei marchi consortili di cui all'art. 6,
dovranno assoggettarsi, sia in azienda che nei locali destinati all’attività di
lavorazione, a tutti i sopralluoghi, ispezioni, verifiche anche dei documenti
necessari all’applicazione delle norme fissate dal presente Statuto o deliberate
dal Consiglio di Amministrazione, con obbligo di fornire agli incaricati delle
verifiche tutte le notizie o i documenti necessari.
Art. 22 - Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del
Consorzio, violi le disposizioni del presente Statuto o dei Regolamenti del
Consorzio, o nei cui confronti vengano accertate dall’organismo di controllo,
violazioni al Disciplinare, che provochi, con il proprio comportamento, un danno
agli interessi del Consorzio o di altri consorziati, è soggetto oltre che alle
eventuali sanzioni erogate dall’Organismo di controllo, anche alle seguenti
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza:
a) censura con diffida;
b) sospensione dalla marcatura con il marchio consortile di cui all’art.6 per un
periodo da uno a sei mesi;
c) sospensione fino ad un anno di tutti i diritti connessi allo status di Socio;
d) esclusione dal Consorzio.
La censura è una dichiarazione di biasimo, accompagnata dalla diffida a tenere
un comportamento conforme ai doveri di Socio, pena l’applicazione delle sanzioni
più gravi.
Incorre nelle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) il Socio che:
avendo ricevuto la censura con diffida, non abbia adempiuto alla medesima;
abbia commesso una violazione ai propri doveri di particolare gravità o abbia
commesso più violazioni.
Incorre automaticamente nella sospensione al diritto alla marcatura consortile
di cui allo art. 6 il Socio che si renda moroso nel pagamento dei contributi
consortili, e previa diffida a regolarizzare la propria posizione, non ottemperi
alla medesima entro il termine assegnatogli, salva l’applicazione della sanzione
più grave di cui alla lettera d), nel caso che la morosità si protragga per
oltre sei mesi.
Il ritardo nel pagamento dei contributi consortili determina l’applicazione di
un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti
dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Il Socio incorre nell’esclusione del Consorzio:
1) per uso illecito dei marchi consortili di cui all'articolo 6;
2) per uso di marchi consortili contraffatti;
3) per indebito ottenimento della marcatura consortile del pistacchio che non ne
abbia diritto;
4) per avere messo in vendita pistacchio con il marchio del Consorzio, che lo
stesso Consorzio abbia dichiarato non rispondenti alle caratteristiche;
5) per aver, assunto iniziative commerciali tali da danneggiare gravemente il
Consorzio e la sua compagine sociale;
6) per persistente morosità nel pagamento delle quote sociali, quando sia già
incorso per tale motivo nelle sanzioni di cui alle lettere b) e c);
7) per avere, in maniera documentata, disatteso le disposizioni contenute dal
Disciplinare di Produzione del Pistacchio Verde di Bronte e sia stata accertata
dall’Organismo di Controllo infrazione grave alle leggi e disposizioni vigenti
per la produzione, la conservazione, il confezionamento e la commercializzazione
del pistacchio;
8) per avere falsificato o contraffatto le deleghe di rappresentanza
all’Assemblea;
9) in tutti gli altri casi in cui il Socio si trovi in grave contrasto con
quanto disposto dal presente Statuto e per recidiva in comportamenti che abbiano
già dato luogo all’applicazione di sanzioni.
Art. 23 - Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Consorzio ad agire
giudizialmente contro il Socio inadempiente per i danni causati dal
comportamento di quest’ultimo.
Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione, accertato un comportamento lesivo del
Socio, deve contestarlo a quest’ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e con invito a presentare, nel termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con
eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico. Il Socio
può chiedere altresì di prendere visione degli atti sulla cui base è stata
formulata la contestazione.
Il Consiglio provvede in merito alle sanzioni con atto motivato, comunicato al
Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici)
giorni dall’accertamento della violazione.
Art. 25 - Contro le sanzioni disciplinari il Socio può proporre ricorso al
Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della
comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato
alla Segreteria del Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso sospende le sanzioni di cui
ai punti b), c) e d) dell’art. 22, ma il Collegio dei Probiviri, immediatamente
convocato dal Presidente del Consorzio, può confermare l’esecuzione della
sanzione per gravi e giustificati motivi. Successivamente il Collegio, sentito
il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione
motivata entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricorso.
Art. 26 - Le quote di ammissione vengono stabilite in misura fissa dal
Regolamento. L’importo dei contributi annuali viene determinato dal regolamento
in proporzione alla quantità di prodotto controllato dall’Organismo di Controllo
e nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria fissate
dalle norme in materia dei consorzi di tutela.
I contributi e le quote potranno essere differenziati secondo le diverse
categorie.
Art. 27 - I consorziati hanno l’obbligo di:
osservare lo Statuto, il disciplinare della D.O.P. e i Regolamenti, nonchè di
attenersi alle delibere prese dagli organi sociali;
versare le quote e i contributi nei tempi e nei modi stabiliti a norma del
presente Statuto e del Regolamento.
Art. 28 - Fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 27
l’appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato di ottenere:
i contrassegni dei marchi del consorzio per il prodotto conforme al
regolamento;
le assistenze e i vantaggi previsti dal presente Statuto.
Art. 29 - La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed
esclusione, nonchè dopo un anno di morosità in assenza di giustificati motivi e
per tutti i casi previsti dalla legge.
Il recesso è consentito, nei casi previsti dal Codice Civile, e al
consorziato che abbia cessato l’attività. La dichiarazione di recesso dev’essere
comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con lo
scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione (sentito il
parere della Sezione territoriale, ove costituita) nei confronti del consorziato
che abbia perduto i requisiti per l’ammissione.
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei
confronti di quel consorziato che si sia reso colpevole di infrazione statutaria
o regolamentare o che abbia arrecato nocumento ai fini e agli interessi del
Consorzio o all’immagine e notorietà del prodotto.
E’ ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.
Sostenitori
Art. 30 - Sono sostenitori del Consorzio gli Enti territoriali nel cui
territorio ricade la zona di produzione definita ai sensi del disciplinare
vigente, Organismi, Fondazioni, Società di servizi e più in generale persone
fisiche o giuridiche, enti e istituzioni pubblici o privati aventi finalità e/o
interessi complementari o di settore che abbiano versato a favore del Consorzio
somme il cui importo minimo, differenziato per categoria, viene determinato dal
Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea. I sostenitori non hanno
la qualità di soci e di conseguenza non ne hanno gli obblighi e i diritti.
I sostenitori sono registrati in un apposito libro tenuto dal Consiglio di
Amministrazione, che provvederà a convocarli avanti a sé almeno una volta
l’anno, a scopo esclusivamente consultivo.
Nello stesso libro sono iscritti di diritto, senza versamento di somme, i soci
fondatori del Consorzio e le Associazioni dei Consumatori di livello nazionale
che ne facciano richiesta.
L’iscrizione al libro dei sostenitori dà altresì diritto ad ogni iscritto a far
partecipare un proprio rappresentante, senza diritto di voto, alle assemblee sia
ordinarie che straordinarie.
Fondo Consortile
Art. 31 - Il Fondo Consortile è costituito:
a) dalle quote d’ammissione dei consorziati;
b) da eventuali quote consortili straordinarie;
c) dai contributi consortili ordinari (annuali);
d) dai contributi consortili straordinari ed integrativi;
e) dai contributi di Organismi nazionali o sovranazionali, di Enti e privati;
f) dai beni immobili che per acquisti, donazioni e lasciti passino in proprietà
del Consorzio;
g) dai proventi di attività e dai contributi versati dai consorziati per i
servizi prestati a richiesta dei singoli soci;
h) da ogni altra eventuale entrata straordinaria.
Art. 32 - Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere
la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono
fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo.
Organi del Consorzio
Art. 33
- Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Collegio dei Sindaci;
il Collegio dei Probiviri.
Gli organi collegiali consortili devono essere composti secondo le normative di
rappresentanza presenti nel Decreto Attuativo di cui all'art. 14 della legge
526/99.
Art. 34 - L’Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti. Le
sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci.
I consorziati Agricoltori e Confezionatori eleggono i membri del Consiglio di
Amministrazione con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 35 - A ciascun consorziato spetta un (1) voto più un (1) voto per ogni
cinquecento chilogrammi (500 Kg.) di prodotto certificato.
Art. 36 - Ai fini della espressione del voto in Assemblea i Consorziati
costituiti in Società, anche di persone, nomineranno il loro rappresentante
legale o un suo delegato.
L’espressione del voto dei soggetti associativi di cui all’art.11, capo "1",
lettera "d" è subordinata alla delega scritta dei singoli agricoltori o
confezionatori associati, come individuati all’art. 11, specifica per ogni
convocazione.
Art. 37 - L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e approva le linee di massima del preventivo
per il successivo esercizio;
b) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
c) elegge i componenti del Consiglio Sindacale e nomina il Presidente del
Collegio stesso;
d) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
e) approva i regolamenti da sottoporre in ogni caso all’approvazione del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio e approva
le quote e i contributi proposti dal Consiglio di Amministrazione come previsto
al successivo art. 51, lettere "g", "h" e "p";
g) approva l’elenco delle Associazioni dei Consumatori da iscrivere nel libro
dei Sostenitori.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di
Amministrazione almeno una volta l’anno entro i termini di legge.
L’Assemblea deve inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta o il
Collegio Sindacale o Consorziati, agricoltori o confezionatori, che
rappresentino rispettivamente il 30% del prodotto certificato nell’anno
precedente dall’Organismo di controllo;
In tal caso i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la
convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda.
Art. 38 - L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto,
sulla proroga del consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e gli
altri casi previsti dalla legge.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per le
materie di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.
Art. 39 - L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata,
almeno quaranta giorni prima della data indicata per l’Assemblea, mediante
avviso con lettera raccomandata A/R inviata ai consorziati presso il domicilio
indicato nel libro soci e/o mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione
regionale indicato dal Consiglio di amministrazione, contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza entro i confini territoriali delle Provincie di cui al Disciplinare di produzione e l’elenco delle materie da
trattare nonchè l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione.
Art. 40 - L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano
presenti tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti complessivi
spettanti ai Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualsiasi sia
il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza
prescritta per le deliberazioni è di almeno la metà più uno dei voti espressi
senza tenere conto degli eventuali astenuti.
Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti modifiche allo
Statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti Soci che
rappresentino la metà più uno dei voti complessivi spettanti ai Soci aventi
diritto al voto. In seconda convocazione, la presenza di tanti Soci che
rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) dei voti complessivi degli aventi
diritto al voto e la deliberazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei
presenti. I consorziati di ciascuna categoria possono votare i 2/3 (arrotondato
per eccesso) del numero dei membri eleggendi loro riservati.
Art. 41 - Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatte da un Notaio.
Art. 42 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente designato dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Presidente nomina il Segretario e da due a venti scrutatori scelti tra i
votanti.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare da Segretario
dell’Assemblea.
Art. 43 - Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci sempre che non siano
sospesi dall’esercizio dei diritti sociali ed a condizione che siano in regola
con il versamento dei contributi sociali e di ogni altro impegno finanziario nei
confronti del Consorzio.
Il Socio può intervenire personalmente o a mezzo di apposito rappresentante, che
deve essere socio, nominato mediante delega scritta.
Il numero massimo delle deleghe è pari a dieci per i soggetti di cui all’art.
11, punto 1, lettere a), b) e c) e a due per i soggetti di cui all’art. 11,
punto due.
Non possono votare per delega i soggetti di cui all’art.11, punto 1, lettera d).
I soggetti di cui all’art. 11, punto 1, lettera "d", e punto 2, debbono avere
per ogni convocazione la espressa delega dei singoli agricoltori o
condizionatori associati. Nel caso di intervento di organismi associativi di
secondo grado le deleghe dei singoli agricoltori o confezionatori devono
contenere la espressa previsione che il loro delegato possa delegare a sua volta
il rappresentante dell’organismo di secondo grado. Le deleghe debbono essere
depositate prima della votazione, presso la presidenza del seggio.
Alla Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante per
ogni iscritto nel libro dei Sostenitori.
Art. 44 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 Consiglieri in
rappresentanza dei consorziati agricoltori e da 2 in rappresentanza dei
consorziati confezionatori sulla base del prodotto certificato nell’anno
precedente e comunque secondo le norme vigenti in materia.
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei consorziati.
Le sedi dei seggi elettorali sono stabilite dal Regolamento.
Art. 45 - Ai fini della designazione dei candidati, per ogni categoria possono
essere predisposte più liste comprendenti un numero di candidati non superiore
al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato, porti la
firma di almeno dieci Soci della categoria stessa, non candidati, e che non
abbiano presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio
almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Le liste di ciascuna categoria saranno riportate dal Consorzio in ordine di
presentazione delle liste, in una scheda di voto separata per ogni categoria
(scheda da contraddistinguersi da diverso colore o simbolo). A ciascun Socio
presente all’Assemblea dovranno essere consegnate tante schede di voto della sua
categoria quanti sono i voti cui ha diritto, anche in tagli multipli di cinque
voti.
Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, dev’essere assicurato
il voto segreto.
I Soci dovranno votare nell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione, solo per i candidati della categoria di appartenenza
esprimendo, sulla scheda di voto, un numero di preferenze non superiore ai
2/3,arrotondato per eccesso, del numero di seggi spettanti alla categoria
medesima (numero che dovrà risultare sulla scheda di voto).
Sono nulle le schede con numero di preferenze maggiore.
Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il
maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il Socio con maggiore
anzianità nel Consorzio.
Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della
categoria, per i mancanti si tiene conto dell’ordine di elencazione nella scheda
elettorale, nel caso di più liste nell’ordine di elencazione della lista più
votata.
Ove per una o più categorie vengano presentate liste con numero di candidati
insufficiente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua
prima riunione per cooptazione per gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e.
Qualora i designati cooptati rifiutino l’incarico, il Consiglio provvederà alla
sostituzione per cooptazione tra la stessa categoria.
Dei risultati delle elezioni sarà data notizia alla compagine sociale entro 30
(trenta) giorni dalla data delle stesse.
Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare una o più Consiglieri, il
Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per
cooptazione, secondo le norme dell’art. 2386 del Codice civile, nel rispetto
della rappresentanza di tutte le categorie di Soci e delle graduatorie raggiunte
in sede di votazione.
La commissione elettorale nominata dal Presidente verificherà il diritto al voto
ed i voti attribuiti che devono essere indicati sulla scheda consegnata al
consorziato e sottoscritta dal Presidente o dal Segretario della Commissione.
Art. 46 - I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e
sono rieleggibili per non più di 2 mandati consecutivi. In caso d’impedimento,
dimissioni, decadenza o altro ostacolo all’esercizio del mandato durante il
corso del triennio si applica l’art. 49 del presente Statuto. Nel caso in cui
venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell’intero
Consiglio, si applica l’art. 2386 del Codice Civile.
Art. 47 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un
Vice Presidente per ciascuna categoria. Il segretario, potrà essere scelto
all’infuori dei membri del Consiglio, nel tal caso il segretario non avrà
diritto al voto.
Art. 48 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le
volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei
componenti del Consiglio e, comunque, non meno di quattro volte all’anno. Le adunanze sono valide quando vi intervenga un terzo dei Consiglieri in carica
e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, prevale
il voto del Presidente.
Le deliberazioni saranno verbalizzate in un apposito libro e sottoscritte dal
Presidente e dal Segretario.
Il verbale sarà approvato alla fine della seduta.
Art. 49 - E’ causa di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l’assenza
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. E’ anche causa
di decadenza automatica del Presidente la mancata convocazione del Consiglio
come previsto dallo art. 48.
Art. 50 - L’eventuale attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza ai
Consiglieri, ai componenti il Comitato Esecutivo e ai componenti il Collegio
Sindacale verrà determinata dall’Assemblea.
Art. 51 - Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del Consorzio ed
è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per
il funzionamento del Consorzio stesso. Pertanto, fra l’altro, spetta al
Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) deliberare sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sulla
eventuale esclusione degli stessi;
d) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio;
e) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la
retribuzione;
f) nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti
istituzionali e statutari del Consorzio;
g) determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio nel rispetto delle
percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di
legge in materia dei Consorzi di tutela;
h) fissare di volta in volta il costo della marcatura di cui agli artt. 5 e 6, e
quello dei contributi per le attività a favore dello stesso o a richiesta dai
consorziati;
i) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione
informativa da allegare allo stesso;
l) redigere il progetto del bilancio preventivo;
m) autorizzare la sospensione del diritto alla marcatura consorziale di cui agli
artt. 5 e 6, nonchè l’esenzione al contributo annuale o alla esenzione dello
stesso nel caso previsto dall’art. 22;
n) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento
delle finalità sociali, come, a mero titolo di esempio: deliberare sulle azioni
giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e
vendere immobili, accettare, donare, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire
iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito
pubblico, fare qualsiasi operazione col Pubblico Registro Automobilistico;
o) tenere il libro dei sostenitori e determinare le somme minime di
contribuzione, differenziate per categorie, come previsto all’art. 30;
p) convocare avanti a sé almeno una volta l’anno, a scopo consultivo, i soggetti
iscritti nel libro dei Sostenitori;
q) predisporre l’elenco delle Associazioni dei Consumatori di livello nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge
delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vice Presidenti,
a uno o più Consiglieri.
Art. 52 - E’ altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:
a) nominare nel proprio seno in accordo con il Presidente, un Amministratore
Delegato, precisandone le attribuzioni, i poteri ed il relativo compenso;
b) nominare, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei Consiglieri in
carica, un Comitato esecutivo con le modalità di cui all’art. 53 del presente
Statuto e con la specificazione delle attribuzioni dei poteri e delle mansioni;
c) nominare un Direttore, stabilendone i poteri e le mansioni e il compenso;
d) conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando
di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
e) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo,
un’indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la
regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da
sottoporre all’esame del Consiglio medesimo;
f) costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo, allo
scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e
nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni,
il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in
ragione della loro preparazione e competenza;
g) predisporre l’adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per
disciplinare la vigilanza e il controllo sull’attività dei Soci che utilizzino
il marchio consortile di cui all'art. 6, l’attività pubblicitaria dei Soci, la
tenuta dell’elenco dei consorziati, l’accertamento delle violazioni e quant’altro
risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente
Statuto.
Art. 53 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del
Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale.
Nell’assenza o nell’impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono
esercitate dal Vice Presidente a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 54 - Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, si compone di tre Membri
effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’albo
dei revisori dei conti.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è
fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione Il Sindaco
effettivo che, si dimetta o, senza giustificato motivo, non partecipa durante un
esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade d’ufficio e verrà
sostituito fino alla fine del triennio mediante nomina per cooptazione del
Consiglio di Amministrazione di un membro supplente.
Il Collegio sindacale controlla la regolarità amministrativa e contabile del
Consorzio secondo le regole dettate al Codice Civile.
Art. 55 - Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per
ordine o per conto dell’Unione Europea, dello Stato o della Regione Siciliana
(attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti
separati da quelli del Consorzio) verrà effettuato secondo le modalità stabilite
dalle autorità Amministrative competenti.
Art. 56 - Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è costituito di tre Membri
effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea.
I Probiviri non debbono essere consorziati. Essi durano in carica tre anni e
sono rieleggibili per altri tre anni.
Nel caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio, il
Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione e il nuovo membro
resterà in carica fino alla rinnovazione del Collegio.
Art. 57 - I consorziati e il Consorzio sono obbligati a rimettere alla decisione
dei Probiviri qualsiasi controversia riguardante i rapporti tra consorziato e
Consorzio o derivanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio di
Amministrazione prima di adire l’autorità giudiziaria.
I Probiviri decidono, entro sessanta giorni, secondo equità quali arbitri
amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità procedurale, in caso di
omessa decisione nei termini sopra indicati o di decisione sfavorevole è
consentito il ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui
sia stata notificata la deliberazioni.
Esercizio sociale e Libri sociali
Art. 58 - L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consta di tre parti: conto economico, stato patrimoniale e nota
integrativa.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il
bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione e
formula uno schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio da
approvarsi entro i termini di legge o, qualora particolari esigenze lo
richiedano, non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio consortile.
Art. 59 - Sono libri obbligatori del Consorzio:
il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di
Amministrazione;
il libro delle adunanze della Assemblea da tenersi a cura del Consiglio di
Amministrazione;
il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi a cura del
medesimo;
il libro degli inventari;
il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del
Presidente del Collegio stesso;
il libro del Collegio dei Probiviri da tenersi a cura del Presidente del
Collegio stesso;
il libro dei sostenitori da tenersi a cura del Consiglio di Amministrazione.
Art. 60 - Il Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente, può
nominare un Direttore della Struttura operativa fissandone le mansioni ed il
compenso. Questi è alle dipendenze del presidente del Consiglio o dei suoi
Delegati ed è responsabile, per la parte che gli compete, dell’applicazione
dello Statuto, dei Regolamenti e di quanto il Consiglio delibera circa
l’attività del Consorzio stesso.
Il Direttore è responsabile dell’operato di tutto il personale del Consorzio,
che da lui dipende.
Scioglimento e liquidazione
Art. 61 - In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o
più liquidatori i quali dovranno redigere il bilancio del Consorzio.
Il riparto del risultato di bilancio dovrà essere diviso per il numero totale
dei consorziati, in proporzione ai voti che ciascun Socio esprime nell’Assemblea
che ha deliberato lo scioglimento. Le spese della Liquidazione graveranno sul
Fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno
pro-quota, su ogni consorziato proporzionalmente al numero dei voti di cui gode
per ogni categoria. La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri
consorziati.
Norme transitorie
Art. 62 - Fino all’insediamento del primo Consiglio eletto, il Consiglio di
Amministrazione avrà anche la pienezza dei poteri attribuiti dal presente
Statuto all’Assemblea dei soci relativamente ai punti "a", "e" ed "f" dell’art.
37.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre prendere tutti i provvedimenti,
nessuno escluso, che riterrà utili o necessari allo sviluppo del Consorzio e
all’espletamento delle attività consortili.
Le modifiche statutarie dovranno essere prese all’unanimità dei voti dei
componenti il Consiglio di Amministrazione; per la validità delle altre
deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti e il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Qualora nel corso di tale periodo vengano a mancare, perché dimissionari o
decaduti a norma dell’art. 49 del presente statuto o ad altro titolo impediti,
uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli
mediante nomina per cooptazione.
Il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri, se nominati all’atto
dell’approvazione del presente Statuto, durano anch’essi in carica fino alle
prime elezioni. |