Statuto dell'«Associazione Bronte Insieme - Onlus»
Articolo 1
E' costituita l'Associazione denominata “Bronte Insieme - Onlus”.
L'Associazione si riconosce nei valori e nei principi che ispirano
l'attività delle Associazioni no profit ed, in particolare, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.L.vo n°
460/97. Articolo 2
L'Associazione ha sede in Bronte, Vico Costantino n. 13. Il domicilio
dei soci, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante
dal libro dei soci.
L'Associazione può istituire sedi secondarie in tutto il territorio
della Regione Siciliana. Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente e nella divulgazione
dell'arte e della cultura brontesi.
Più specificamente l'Associazione persegue le seguenti finalità: - promuovere le attività che comportano lo studio, l'incentivazione,
la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali, artistiche
e culturali di Bronte, con particolare riguardo alle tradizioni, alla
storia, all'economia, soprattutto del pistacchio e di altri prodotti
tipici locali, e alla riscoperta dei personaggi illustri di Bronte; - promuovere manifestazioni culturali ed artistiche ed organizzare
iniziative di carattere sociale, onde avvicinare la collettività alla
conoscenza delle proprie radici; - organizzare mostre, conferenze, convegni, dibattiti e quant’altro
inerente allo scambio di informazioni interculturali; - promuovere ed organizzare spettacoli cinematografi, teatrali e/o
musicali afferenti allo scopo sociale, - partecipare, cooperare, collaborare e/o gemellarsi con altre
Istituzioni, siano esse italiane o straniere, aventi le medesime
finalità dell'associazione; - favorire l'aggregazione giovanile ed intraprendere iniziative che
tendano a far apprezzare il patrimonio paesaggistico, artistico e
culturale di Bronte e dell'area etnea organizzando punti di incontro
telematici o virtuali sia per i brontesi sparsi nel mondo che per
tutti coloro che ne hanno interesse. In particolare, l'Associazione, quale efficace veicolo per il
raggiungimento delle sue finalità sociali, privilegerà il mondo Web,
predisponendo e curando un sito Internet con un dominio web a nome
dell'Associazione.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra
elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di
quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse.
L'Associazione potrà, altresì, compiere ogni operazione mobiliare ed
immobiliare ed ogni attività patrimoniale ed economica che ritenga
utile, necessaria e opportuna per il conseguimento delle proprie
finalità. L'Associazione potrà accedere a contributi e sovvenzioni di
qualunque natura da parte di Enti nazionali e sovranazionali, nonché
ricevere donazioni. Articolo 4
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e
potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera
dell'assemblea. Articolo 5
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere, per iscritto,
domanda di ammissione al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione
di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad accettare
e osservare lo statuto ed i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo prende
a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri le opportune
deliberazioni, che sono inappellabili.
Articolo 6
I soci sono tutti tenuti al pagamento delle quote associative
nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e sono
comunque a fondo perduto. Articolo 7
I soci possono essere espulsi su delibera, inappellabile, del
Consiglio Direttivo. Le cause di tale provvedimento possono essere
condotta amorale, comportamento lesivo al buon nome dell'Associazione
e dei suoi componenti, violazione dell'obbligo di lealtà nei confronti
dell'associazione, morosità di un anno.
Articolo 8
L’Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte
dell'Associazione perde ogni diritto discendente o correlato alla
posizione di socio. L'Associato moroso, a cui viene decretato il
provvedimento di espulsione, è comunque tenuto al pagamento dei
contributi maturati a suo carico fino al momento dell'espulsione.
Articolo 9
Sono dichiarati benemeriti dell'Associazione coloro che,
conseguono particolari meriti nel campo sociale, culturale,
scientifico ed artistico, ritenuti di notevole rilevanza dal Consiglio
Direttivo. Articolo 10
I soci di maggiore età partecipano alle assemblee con diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei
regolamenti e del rendiconto annuale, eleggono i membri del Consiglio
Direttivo e sono eleggibili alle cariche sociali. Ogni socio ha
diritto ad un voto. E' espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Articolo 11
Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea generale;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario. Articolo 12
L’Associazione costituita da tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote sociali, delibera sull'operato degli organi
esecutivi e rappresentativi e provvede all’elezione del Consiglio
Direttivo. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'avviso di convocazione, spedito con un mezzo che consenta la prova
dell'avvenuto ricevimento, deve indicare la data, il luogo e le
materie da trattare.
L’Assemblea ordinaria viene convocata entro il giorno trenta di Aprile
di ogni anno per l'approvazione del rendiconto annuale.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente
utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle direttamente connesse.
E’ quindi fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura.
L’Assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci
ordinari;
L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui
viene richiesta. Articolo 13
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza della metà dei soci più uno; essa delibera a
maggioranza dei presenti.
L’Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a
maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza dei due terzi dei soci; essa delibera a
maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza della metà dei soci più uno; essa delibera
a maggioranza dei presenti. Articolo 14
Per deliberare modifiche da apportare allo statuto in base alle
proposte del Consiglio Direttivo o per lo scioglimento
dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole di almeno due
terzi dei soci.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, è inoltre previsto
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. Articolo 15
Il consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri eletti fra i
soci e resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono
rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e
straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge e/o
statuto, spettano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni quattro mesi, ma può
essere convocato tutte la volte che il Presidente lo ritenga
necessario. Le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo delibera col voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il
rendiconto della gestione da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,
ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e verifica l'osservanza dello
statuto e dei regolamenti.
La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai Terzi ed in
giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento
al Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in
ogni sua attribuzione qualora questi sia assente o impedito.
Il Segretario, oltre alla gestione della cassa dell'Associazione,
svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo, curandone la tenuta dei relativi libri.
Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo sono totalmente
gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni
dell'ufficio ricoperto. Articolo 16
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali
versate dai soci, dai contributi da chiunque elargiti e da quelli
eventualmente raccolti o ricevuti sia in denaro che in natura.
Articolo 17
Le norme del presente statuto sono integrate dai regolamenti
predisposti dal Consiglio Direttivo e validamente deliberati
dall'assemblea. Articolo 18
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento
alle norme di legge. |